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LEGGE 12 giugno 1984, n. 228

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

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Testo in vigore dal: 3-7-1984
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Ai fini dell'attuazione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera
sulla retrocessione finanziaria in materia di assicurazione contro la
disoccupazione  dei lavoratori frontalieri del 12 dicembre 1978, reso
esecutivo  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 febbraio
1980,  n.  90,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'
incaricato di provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali
di  disoccupazione  di  cui  agli  articoli  seguenti  in  favore dei
lavoratori   frontalieri   italiani   che  in  Svizzera  siano  stati
licenziati per motivi economici.
  2.    Nell'ambito   dell'assicurazione   obbligatoria   contro   la
disoccupazione  involontaria  viene istituita per l'intero periodo di
validita'  del  predetto  accordo  una  separata contabilita' al solo
scopo  di  registrare in entrata le somme che la Svizzera e' tenuta a
versare  all'Italia  ai  sensi  dell'accordo  stesso  e  in uscita le
prestazioni e le spese di cui ai successivi articoli 3, 4, 6, 7 ed 8.