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DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1984, n. 3

Proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 22 marzo 1984, n. 29 (in G.U. 23/03/1984, n.83).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1984)
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Testo in vigore dal: 24-1-1984
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e l'urgenza di prorogare fino al 31 marzo
1984  il trattamento economico provvisorio per il personale dirigente
delle  amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
per  quello  allo  stesso  collegato,  in  attesa  della  definizione
legislativa della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 gennaio 1984;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto   con   i  Ministri  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Il   trattamento   economico   provvisorio  del  personale  di  cui
all'articolo  25,  comma  10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463,  convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.
638, e' prorogato fino al 31 marzo 1984.