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LEGGE 10 maggio 1983, n. 194

Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1982, n. 590, recante istituzione di nuove università.

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Testo in vigore dal: 3-6-1983
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Alla  legge  14  agosto  1982,  n. 590, concernente "Istituzione di
nuove  universita'",  vengono  apportate le seguenti modificazioni ed
integrazioni:
    all'articolo  43, ultimo comma, le parole: "a norma dell'articolo
54, n. 6)" sono sostituite dalle seguenti:
    "a norma dell'articolo 54, n. 5)";
    all'articolo  44, secondo comma, le parole: "in base ai parametri
della popolazione del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "in
base ai parametri della popolazione e del territorio";
    dopo l'articolo 52, e' inserito il seguente:
    "Art.  52-bis  -  (Inquadramento  del  personale dirigente). - Il
personale  non  docente di ruolo in servizio alla data del 1 novembre
1981  presso  le  universita'  e l'istituto universitario di cui agli
articoli  5  e  40,  in  possesso  delle  qualifiche dirigenziali, e'
inquadrato  agli  effetti  giuridici  ed  economici, con decorrenza 1
novembre  1982,  nelle  corrispondenti  qualifiche  dirigenziali  del
personale  di  ruolo  delle universita' statali di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  giugno 1972, n. 748, mantenendo, a
titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti
economici   e   di   carriera,   il  maggiore  trattamento  economico
eventualmente in godimento alla data di inquadramento.
    Al  personale  inquadrato in ruolo ai sensi del precedente comma,
il periodo di servizio precedentemente prestato alle dipendenze delle
universita'  e  dell'istituto universitario, di cui agli articoli 5 e
40,  viene  riconosciuto, sia ai fini della progressione giuridica ed
economica,  sia  ai  fini del trattamento di quiescenza e previdenza,
nonche'   ai  fini  dell'indennita'  di  buonuscita,  a  norma  delle
disposizioni di legge vigenti.";
    all'articolo  53,  nei  commi  primo  e  secondo, le parole: "30,
secondo  comma;  38,  ultimo comma" sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "32, secondo comma; 40, ultimo comma".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 maggio 1983

                               PERTINI

                                                   FANFANI - FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA