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LEGGE 8 aprile 1983, n. 110

Protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza del volo.

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Testo in vigore dal: 27-4-1983
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  impianti  di  telecomunicazione non debbono causare emissioni,
radiazioni o induzioni tali da compromettere sia il funzionamento dei
servizi  di  radionavigazione  sia  la  sicurezza delle operazioni di
volo.