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DECRETO-LEGGE 6 aprile 1983, n. 103

Misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1983, n. 230 (in G.U. 30/05/1983, n.146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/1986)
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Testo in vigore dal: 12-4-1983
al: 30-5-1983
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare immediate misure per
fronteggiare la difficile situazione dei porti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 marzo 1983;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  marina  mercantile,  di  concerto con i Ministri del
lavoro  e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  (1)  Allo scopo di conseguire una maggiore produttivita' nei porti,
nei  quali  e'  stata realizzata dai lavoratori delle compagnie e dei
gruppi  portuali,  nell'anno  1982,  una media di impiego mensile non
superiore  a 14 giornate lavorative, i dipendenti degli enti portuali
e delle aziende dei mezzi meccanici in numero di 1.500 e i lavoratori
e  gli impiegati delle compagnie e dei gruppi di cui all'articolo 110
del  codice  della  navigazione  in numero di 3.500 sono collocati in
quiescenza,  anticipatamente  al  raggiungimento dell'eta' prescritta
dalle   vigenti  disposizioni,  secondo  le  modalita'  previste  dal
presente decreto.
  (2)  Il  pensionamento anticipato dei suddetti lavoratori si attua,
fino  al  31  dicembre  1985,  al  maturarsi  dei requisiti di cui al
successivo  sesto  comma, in conformita' ai programmi di cui al comma
seguente.
  (3)  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto,  il  Ministro della marina mercantile, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro, sentite le organizzazioni a carattere
nazionale   maggiormente   rappresentative   dei   lavoratori   e  le
rappresentanze  degli  utenti  portuali,  degli enti portuali e delle
aziende  dei  mezzi  meccanici,  stabilisce  con proprio decreto, per
ciascun   porto,   i  programmi  di  cancellazione  dai  ruoli  e  di
pensionamento  anticipato  dei  lavoratori di cui al precedente primo
comma,  che  siano  in  possesso dei requisiti indicati al successivo
sesto comma.
  (4)  In tali programmi sono altresi' determinati la nuova dotazione
organica del personale, riferita a quello in servizio alla data del 1
gennaio  1983 e commisurata all'entita' dei pensionamenti anticipati,
degli  enti  e  delle  aziende portuali nonche' il numero massimo dei
lavoratori  da  mantenere iscritti nei registri delle compagnie e dei
gruppi portuali.
  (5)   I  programmi,  inoltre,  indicano  i  criteri  relativi  alla
ristrutturazione  del  salario  garantito  e  alla  formazione  delle
squadre  in  relazione  alle  particolari  situazioni  strutturali di
ciascun  porto  e alle esigenze dei servizi richiesti, ai fini di una
piu' funzionale e produttiva organizzazione del lavoro intesa anche a
realizzare l'equilibrio finanziario delle gestioni portuali.
  (6)  Al  fine della formazione dell'elenco dei soggetti da porre in
pensionamento  anticipato, possono presentare domanda irrevocabile di
pensionamento   anticipato,   entro   trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  di  cui  al
precedente   terzo   comma,   i  lavoratori,  compresi  nei  predetti
programmi,  che  siano  in  possesso  dei seguenti requisiti o che li
matureranno entro il 31 dicembre 1985:
    a)  eta'  superiore  a  55 anni per gli uomini o a 50 anni per le
donne, con versamento di contributi assicurativi effettivi per almeno
15 anni;
    b)  eta'  inferiore  a  55  anni,  con  versamento  di contributi
assicurativi  effettivi  per  almeno 30 anni se iscritti all'INPS e/o
presso  altre  forme  previdenziali ed assicurative sostitutive, o di
contributi assicurativi effettivi per almeno 20 anni se iscritti alla
Cassa  previdenza  dipendenti  enti  locali  -  CPDEL  o  alla  Cassa
previdenza marinara;
    c)  eta'  inferiore  a  55  anni,  con  versamento  di contributi
assicurativi  effettivi  per  almeno  20  anni  se iscritti presso le
previdenze locali previste nei regolamenti degli enti portuali.