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DECRETO-LEGGE 6 aprile 1983, n. 103

Misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1983, n. 230 (in G.U. 30/05/1983, n.146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/1986)
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Testo in vigore dal: 19-2-1985
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare immediate misure per
fronteggiare la difficile situazione dei porti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 marzo 1983;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  marina  mercantile,  di  concerto con i Ministri del
lavoro  e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  (1)  Allo scopo di conseguire una maggiore produttivita' nei porti,
nei  quali  e'  stata realizzata dai lavoratori delle compagnie e dei
gruppi  portuali,  nell'anno  1982,  una media di impiego mensile non
superiore  a 14 giornate lavorative, i dipendenti degli enti portuali
e delle aziende dei mezzi meccanici in numero di 1.500 e i lavoratori
e  gli impiegati delle compagnie e dei gruppi di cui all'articolo 110
del codice della navigazione in numero di ((4.600)) sono collocati in
quiescenza,  anticipatamente  al  raggiungimento dell'eta' prescritta
dalle   vigenti  disposizioni,  secondo  le  modalita'  previste  dal
presente decreto.
  (2)  Il  pensionamento anticipato dei suddetti lavoratori si attua,
fino  al  31  dicembre  1986,  al  maturarsi  dei requisiti di cui al
successivo  sesto  comma, in conformita' ai programmi di cui al comma
seguente.
  (3)  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto,  il  Ministro della marina mercantile, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro, sentite le organizzazioni a carattere
nazionale   maggiormente   rappresentative   dei   lavoratori   e  le
rappresentanze  degli  utenti  portuali,  degli enti portuali e delle
aziende  dei  mezzi  meccanici,  stabilisce  con proprio decreto, per
ciascun   porto,   i  programmi  di  cancellazione  dai  ruoli  e  di
pensionamento  anticipato  dei  lavoratori di cui al precedente primo
comma,  che  siano  in  possesso dei requisiti indicati al successivo
sesto comma.
  (4)  In tali programmi sono altresi' determinati la nuova dotazione
organica  del personale, degli enti portuali, delle aziende dei mezzi
meccanici,  delle  compagnie  e dei gruppi portuali nonche' il numero
massimo  dei  lavoratori  da  mantenere  iscritti  nei registri delle
compagnie e dei gruppi portuali.(3)
  (5)   I  programmi,  inoltre,  indicano  i  criteri  relativi  alla
ristrutturazione  del  salario  garantito  e  alla  formazione  delle
squadre  in  relazione  alle  particolari  situazioni  strutturali di
ciascun porto nonche' alle esigenze dei servizi richiesti, ai fini di
una  piu'  funzionale  e  produttiva organizzazione del lavoro intesa
anche a realizzare l'equilibrio finanziario delle gestioni portuali.
  (6)  Al  fine della formazione dell'elenco dei soggetti da porre in
pensionamento  anticipato, possono presentare domanda irrevocabile di
pensionamento   anticipato,   entro   trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  di  cui  al
precedente   terzo   comma,   i  lavoratori,  compresi  nei  predetti
programmi,  che  siano  in  possesso  dei seguenti requisiti o che li
matureranno entro il 31 dicembre 1986:
    a)  eta'  superiore  a  55 anni per gli uomini o a 50 anni per le
donne, con versamento di contributi assicurativi effettivi per almeno
15 anni;
    b)  eta'  inferiore  a  55  anni,  con  versamento  di contributi
assicurativi  effettivi  per  almeno 30 anni se iscritti all'INPS e/o
presso  altre  forme  previdenziali ed assicurative sostitutive, o di
contributi assicurativi effettivi per almeno 20 anni se iscritti alla
Cassa  previdenza  dipendenti  enti  locali  -  CPDEL  o  alla  Cassa
previdenza marinara;
    c)  eta'  inferiore  a  55  anni,  con  versamento  di contributi
assicurativi  effettivi  per  almeno  20  anni  se iscritti presso le
previdenze locali previste nei regolamenti degli enti portuali.
  (6.1) Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche
ai  dipendenti  delle  aziende  industriali  magazzini  generali  che
esercitano  un  servizio di pubblico interesse direttamente collegato
al traffico portuale. Gli oneri contributivi e contrattuali derivanti
dall'applicazione   del   presente   decreto   per  il  pensionamento
anticipato  dei  dipendenti  medesimi  sono  a  carico delle predette
aziende.
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AGGIORNAMENTO (3)
  La L. 13 agsoto 1984, n. 469 ha disposto (con l'art. 4,comma 1) che
"Dal  1  gennaio 1985, i lavoratori e gli impiegati delle compagnie e
dei  gruppi  portuali  in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche
dei   singoli   porti,   di  cui  al  comma  4  dell'articolo  1  del
decreto-legge   6   aprile   1983,   numero   103,   convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  23  maggio 1983, n. 230, possono essere
collocati fuori produzione".