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LEGGE 7 febbraio 1983, n. 24

Proroga del termine indicato nell'ultimo comma dello articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 8-2-1983
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  termine  del  31  dicembre  1982,  indicato  nell'ultimo  comma
dell'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con  modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e' prorogato al
30 giugno 1983.
  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta ufficiale delle, leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 febbraio 1983

                               PERTINI

                                                   FANFANI - DARIDA -
                                                  ROGNONI - NICOLAZZI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA