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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1982, n. 954

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, concernenti istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e della imposta sul reddito delle persone giuridiche.

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Testo in vigore dal: 1-1-1983
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Vista la legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Vista la legge 14 agosto 1974, n. 354;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 576;
  Vista la legge 10 maggio 1976, n. 249;
  Vista la legge 13 aprile 1977, n. 114;
  Vista la legge 13 novembre 1978, n. 765;
  Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;
  Vista la legge 1 dicembre 1981, n. 692;
  Ritenuta  la necessita' di emanare, ai sensi dell'articolo 17 della
suddetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive
dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e
29  settembre  1973, n. 598, e successive modificazioni, concernenti,
rispettivamente,  istituzione  e  disciplina  dell'imposta sul valore
aggiunto  e  istituzione  e disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche;
  Udito  il  parere  della commissione parlamentare istituita a norma
del richiamato articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1982;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:

                               Art. 1.

  I  commi  quarto  e  quinto  dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono sostituiti dai seguenti:
  "Per  gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano
per   oggetto   esclusivo   o  principale  l'esercizio  di  attivita'
commerciali  o  agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di
imprese  soltanto  le  cessioni  di  beni e le prestazioni di servizi
fatte   nell'esercizio   di  attivita'  commerciali  o  agricole.  Si
considerano  fatte  nell'esercizio  di attivita' commerciali anche le
cessioni  di  beni  e  le prestazioni di servizi ai soci, associati o
partecipanti   verso  pagamento  di  corrispettivi  specifici,  o  di
contributi  supplementari  determinati  in  funzione delle maggiori o
diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle
effettuate   in   conformita'   alle   finalita'   istituzionali   da
associazioni   politiche,   sindacali   e  di  categoria,  religiose,
assistenziali,  culturali  e sportive, anche se rese nei confronti di
associazioni  che  svolgono  la  medesima  attivita' e che per legge,
regolamento  o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale
o  nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e
dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali".
  "Agli   effetti   delle   disposizioni   di  questo  articolo  sono
considerate  in  ogni  caso commerciali, ancorche' esercitate da enti
pubblici,  le  seguenti attivita': a) cessioni di beni nuovi prodotti
per   la   vendita,   escluse  le  pubblicazioni  delle  associazioni
politiche,   sindacali  e  di  categoria,  religiose,  assistenziali,
culturali  e  sportive cedute prevalentemente ai propri associati; b)
erogazione  di acqua, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di
fiere  ed  esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci
aziendali,   gestione  di  mense  e  somministrazione  di  pasti;  e)
trasporto   e   deposito  di  merci;  f)  trasporto  di  persone;  g)
organizzazione   di   viaggi   e   soggiorni  turistici;  prestazioni
alberghiere  o  di  alloggio;  h) servizi portuali e aeroportuali; i)
pubblicita'   commerciale;  l)  telecomunicazioni  e  radiodiffusioni
circolari.  Non  sono  invece  considerate  attivita' commerciali: le
operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi
anche  in  conto  corrente,  di  cui  siano  parti la Banca d'Italia,
l'Ufficio  italiano  dei  cambi  o  le banche agenti; la gestione, da
parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense
e  spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da
cui  dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti
al  servizio;  la  prestazione  alle  imprese consorziate o socie, da
parte  di  consorzi  o  cooperative,  di  garanzie mutualistiche e di
servizi  concernenti  il controllo qualitativo dei prodotti, compresa
l'applicazione  di  marchi  di  qualita';  le  cessioni  di beni e le
prestazioni  di  servizi  effettuate  in  occasione di manifestazioni
propagandistiche  dai  partiti politici rappresentati nelle Assemblee
nazionali e regionali".