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LEGGE 20 novembre 1982, n. 890

Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario
puo' avvalersi del servizio postale per la notificazione degli  atti,
salvo che l'autorita' giudiziaria disponga o la parte richieda che la
notificazione sia eseguita personalmente. 
  L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per  la
notificazione degli atti  in  materia  civile  ed  amministrativa  da
eseguirsi fuori del comune ove ha  sede  l'ufficio,  eccetto  che  la
parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. 
  ((Il servizio deve essere erogato da operatori postali in  possesso
della licenza di cui all'articolo 5, comma 2,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,  e  deve  rispettare  gli
obblighi di qualita' minima stabiliti dall'Autorita' per le  garanzie
nelle  comunicazioni  ai  sensi  della  legge  4  agosto   2017,   n.
124)).((9)) 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 23 dicembre  2014,  n.  190,  come  modificata  dalla  L.  27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies)
che "Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  97-bis  a  97-quater  si
applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata   in   vigore   del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico  che  disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze  di  cui  all'articolo  5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.
261".