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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1982, n. 382

Regolamentazione dei rapporti finanziari fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'interno per il pagamento degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili.

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Testo in vigore dal: 13-7-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355;
  Visto  l'art.  19  del  codice  postale  e delle telecomunicazioni,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156;
  Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1976,
n. 870;
  Sentita  la  commissione  di cui al secondo comma dell'art. 1 della
predetta legge n. 854/1973, nominata con decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1962, e successive modificazioni;
  Sulla  proposta  del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
di concerto con quello del tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  corrispettivo  dovuto  all'Amministrazione  delle poste e delle
telecomunicazioni,  per  ogni titolo pagato di pensione, di assegno o
di  indennita' a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili
e  sordomuti  per conto del Ministero dell'interno, e' determinato in
L.  1.480  per  l'anno  finanziario  1980 ed in L. 2.055 per gli anni
finanziari 1981 e seguenti.