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LEGGE 10 giugno 1982, n. 348

Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2016)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal: 25-8-2016
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  In tutti i casi in cui e' prevista la costituzione di una  cauzione
a favore dello Stato  o  altro  ente  pubblico,  questa  puo'  essere
costituita in uno dei seguenti modi: 
    a) da reale e valida cauzione,  ai  sensi  dell'articolo  54  del
regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; 
    b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di  credito  di
cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.  375,  e
successive modifiche  ed  integrazioni  ((,  ovvero  da  consorzi  di
garanzia collettiva dei fidi iscritti  nell'albo  degli  intermediari
finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1º
settembre 1993, n. 385,  e  sottoposti  alla  vigilanza  della  Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico)); 
    c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione
debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni  ed  operante
nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di stabilimento
o di liberta' di prestazione di servizi.