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LEGGE 3 maggio 1982, n. 203

Norme sui contratti agrari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal: 6-5-1982
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                   (Affitto a coltivatore diretto)

  La  durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi
quelli  in  corso  e  quelli  in regime di proroga, e' regolata dalle
norme della presente legge.
  I  contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati,
hanno  la durata minima di quindici anni, salvo quanto previsto dalla
presente legge.