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DECRETO-LEGGE 12 marzo 1982, n. 69

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica per incremento del fondo di dotazione ed a copertura del maggior onere termico.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 maggio 1982, n. 231 (in G.U. 12/05/1982, n.128).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/1986)
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Testo in vigore dal: 23-3-1982
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto   il  ((regio))  decreto-legge  28  febbraio  1939,  n.  334,
convertito  nella  legge  2  giugno  1939,  n. 739, istitutivo di una
imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro
lavorazione, e successive modificazioni;
  Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla
disciplina  fiscale  dei  prodotti  petroliferi  e  del gas metano, e
successive modificazioni;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di modificare il
regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi nonche' di incrementare
il fondo di dotazione dell'ENEL;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 1982;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri   delle   finanze   e   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e del
bilancio e della programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  L'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta di
confine  sulle  benzine  speciali  diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla  benzina  e  sul  petrolio  diverso  da  quello  lampante, sono
aumentate da L. 42.830 a L. 43.830 per ettolitro, alla temperatura di
15 °C.
  L'aliquota   agevolata   d'imposta   di   fabbricazione   e   della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera B),
punto  1),  della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32,
sospesa  dal  10 gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983
con  l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina
acquistata  dai  turisti  stranieri,  e'  aumentata da L. 27.000 a L.
28.000 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
  L'aliquota   agevolata   d'imposta   di   fabbricazione   e   della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera E),
punto  1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32,
e  successive  modificazioni,  per  il  prodotto denominato "Jet Fuel
JP/4" destinato alla Amministrazione della difesa, e' aumentata da L.
4.283   a  L.  4.383  per  ettolitro,  alla  temperatura  di  15  °C,
relativamente  al  quantitativo  eccedente  il  contingente  annuo di
tonnellate  18.000,  sulle  quali  e'  dovuta  l'imposta nella misura
normale stabilita per la benzina.
  Le   aliquote   agevolate   d'imposta   di  fabbricazione  e  della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  previste  dalle lettere D),
punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente,
per  il  petrolio  lampante  per uso di illuminazione e riscaldamento
domestico  e  per  gli  oli  da  gas da usare come combustibili, sono
aumentate  da  L.  1.000  a  L.  2.400  e  da L. 1.630 a L. 3.030 per
ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
  Le   aliquote   ridotte   d'imposta   di   fabbricazione   e  della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  previste  dalla lettera H),
punti  1-b,  1-c  ed  1-d  della  predetta  tabella  B,  per  gli oli
combustibili   diversi  da  quelli  speciali,  semifluidi,  fluidi  e
fluidissimi,  sono  aumentate, rispettivamente, da L. 625 a L. 1.055,
da L. 730 a L. 1.160 e da L. 2.100 a L. 3.680, per quintale.
  L'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta di
confine  sugli  oli  combustibili di cui al punto 4-c dell'articolo 1
del   decreto-legge   23   ottobre   1964,  n.  989,  convertito  con
modificazioni  nella  legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate
da L. 4.000 a L. 18.000 al quintale.
  I   maggiori  introiti  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo sono riservati allo Stato.