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LEGGE 23 febbraio 1982, n. 48

Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.

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Testo in vigore dal: 16-3-1982
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Ente  autonomo  del  porto di Palermo e' autorizzato a costituire
una  societa' per azioni avente per fine sociale la costruzione di un
bacino fisso in muratura idoneo ad ospitare navi fino a 150.000 tpl.
  Alla  societa'  cosi'  costituita  e'  trasferita  la concessione -
limitatamente  alla costruzione - gia' assentita alla societa' Bacino
di  Palermo  in  base all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n.
927.  La  nuova  societa' concessionaria subentra in tutti i rapporti
giuridici  posti  in  essere  dalla  societa'  Bacino  di  Palermo in
attuazione della legge 27 dicembre 1973, n. 927.