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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1981, n. 738

Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/2001)
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Testo in vigore dal: 29-12-1981
al: 4-4-2000
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  94  della  legge  1 aprile 1981, n. 121, concernente
delega  al  Governo  per  l'utilizzazione,  nell'ambito  della stessa
Amministrazione, degli appartenenti alle forze di polizia che abbiano
subito  un'invalidita',  la quale non comporti l'inidoneita' assoluta
ai  servizi  d'istituto,  per  effetto  di  ferite,  lesioni  o altre
infermita'    riportate    in    conseguenza   di   eventi   connessi
all'espletamento di compiti d'istituto;
  Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109
della legge 1 aprile 1981, n. 121;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 ottobre 1981;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  della  difesa, di grazia e
giustizia,  delle  finanze,  dell'agricoltura  e  delle foreste e del
tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
                Utilizzazione del personale invalido

  Il  personale  delle  forze  di polizia indicate nell'art. 16 della
legge 1 aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidita', che
non  comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi d'istituto, derivante
da  ferite,  lesioni  o  altre infermita' riportate in conseguenza di
eventi   connessi   all'espletamento   dei   compiti  d'istituto,  e'
utilizzato,  d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili
con   la  ridotta  capacita'  lavorativa  e  in  compiti  di  livello
possibilmente   equivalenti   a  quelli  previsti  per  la  qualifica
ricoperta.