stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 novembre 1981, n. 690

Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2011)
nascondi
Testo in vigore dal: 17-12-1981
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La regione Valle d'Aosta provvede al suo fabbisogno finanziario:
    a)  con  le  entrate  tributarie,  costituite da quote di tributi
erariali, da proprie imposte, sovraimposte e tasse regionali, nonche'
da  altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate,
derivanti da concessioni od appalti;
    b)   con   i   proventi  derivanti  dai  suoi  beni  demaniali  e
patrimoniali  o  connessi  con  la  attivita'  amministrativa da essa
svolta, nonche' con i contributi e le assegnazioni dello Stato.