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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1981, n. 521

Rinnovo della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana, S.p.a., per la concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1988)
Testo in vigore dal: 6-10-1981
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista  la  legge  14  aprile  1975,  n. 103, recante nuove norme in
materia di diffusione radiofonica e televisiva;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 maggio 1975 che ha approvato lo
statuto della RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n.
452,  che  ha  approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in
data   7   agosto   1975   tra  il  Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni  e la RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per
azioni;
  Riconosciuta  l'opportunita'  di  assentire  alla RAI, per un nuovo
periodo  di  sei  anni,  la  concessione  in esclusiva sul territorio
nazionale   del   servizio   pubblico  di  diffusione  radiofonica  e
televisiva circolare;
  Sentita  la  commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
  Sentito   il   Consiglio   superiore  tecnico  delle  poste,  delle
telecomunicazioni e dell'automazione;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
di concerto con il Ministro del tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'  concesso  in  esclusiva  alla  RAI - Radiotelevisione italiana,
Societa'  per  azioni,  alle  condizioni e con le modalita' stabilite
dall'acclusa   convenzione,   il   servizio  pubblico  di  diffusione
radiofonica  e  televisiva  circolare  sul  territorio  nazionale. E'
concesso  inoltre, senza esclusivita', il servizio di radiofotografia
circolare.