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LEGGE 5 agosto 1981, n. 416

Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-2009
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               ART. 1.
                     (Titolarita' delle imprese)

  L'esercizio   dell'impresa   editrice  di  giornali  quotidiani  e'
riservato  alle  persone  fisiche,  nonche'  alle societa' costituite
nella  forma  della  societa'  in  nome  collettivo,  in  accomandita
semplice,  a responsabilita' limitata, per azioni, in accomandita per
azioni   o   cooperativa,   il   cui  oggetto  comprenda  l'attivita'
editoriale,  esercitata  attraverso  qualunque  mezzo e con qualunque
supporto, anche elettronico, l'attivita' tipografica, radiotelevisiva
o  comunque  attinente all'informazione e alla comunicazione, nonche'
le attivita' connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime.
  Agli  effetti  della  presente  legge  le  societa'  in accomandita
semplice  debbono  in ogni caso essere costituite soltanto da persone
fisiche.
  Quando  l'impresa e' costituita in forma di societa' per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, le azioni aventi
diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche,
societa'  in  nome collettivo, in accomandita semplice o a societa' a
prevalente  partecipazione  pubblica. E' escluso il trasferimento per
semplice girata di dette azioni.
  ((Le  azioni  aventi  diritto  di  voto  o  le quote possono essere
intestate  a  societa'  per  azioni,  in  accomandita  per azioni o a
responsabilita'  limitata,  purche' la partecipazione di controllo di
dette   societa'  sia  intestata  a  persone  fisiche  o  a  societa'
direttamente  o  indirettamente  controllate da persone fisiche)). Ai
fini  della  presente disposizione, il controllo e' definito ai sensi
dell'articolo  2359  del codice civile, nonche' dell'ottavo comma del
presente  articolo.  Il  venire  meno di dette condizioni comporta la
cancellazione  d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di
comunicazione  di  cui  all'articolo  1,  comma 6, lettera a), n. 5),
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  Le azioni o quote di societa' editrici intestate a soggetti diversi
da   quelli  di  cui  ai  due  commi  precedenti  da  data  anteriore
all'entrata  in  vigore  della  presente  legge  ed il cui valore sia
inferiore alla meta' di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee
ordinarie  ai  sensi  dell'articolo  2368  del codice civile, possono
rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:
    a)   sia   assicurata,   attraverso   comunicazioni  al  Servizio
dell'editoria, la conoscenza della proprieta' - diretta o indiretta -
di  tali  azioni  o  quote,  in  modo da consentire di individuare le
persone  fisiche o le societa' per azioni quotate in borsa o gli enti
morali  che  -  direttamente  o  indirettamente  -  ne  detengono  la
proprieta' o il controllo;
    b)  sia  data  dimostrazione,  da parte del legale rappresentante
della  societa' che esercita l'impresa editrice, di aver provveduto a
notificare  ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle
assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della societa' stessa e
di  aver  provveduto  nelle  forme  prescritte  ad  informare di tale
interdizione tutti i soci.
    c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a)
del  presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente
quarto comma.
  ((Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia
intestata  a  societa'  fiduciarie,  il  requisito  ivi  previsto del
controllo  diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intende
riferito  ai  fiducianti,  in quanto soggetti effettivamente titolari
delle  azioni o quote medesime. In tal caso la societa' fiduciaria e'
tenuta,  ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi dei
fiducianti  all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai fini
e  per  gli  effetti dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5),
della legge 31 luglio 1997, n. 249)).
  Le  imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al
servizio  dell'editoria di cui all'articolo 10, per la iscrizione sul
registro di cui all'articolo 11:
    a)  le  dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonche' i
trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;
    b)  i  contratti  di  affitto  o  di  gestione della azienda o di
cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;
    c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco
dei  soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote
da   essi  possedute,  nonche'  degli  eventuali  aventi  diritto  di
intervenire  all'assemblea  che  approva  il bilancio della societa',
entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa;
    d)  nei  casi in cui l'impresa e' costituita in forma di societa'
per  azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata,
l'elenco  dei soci delle societa' alle quali sono intestate le azioni
o  le  quote  della  societa'  che esercita l'impresa giornalistica o
delle   societa'   che   comunque   la   controllano  direttamente  o
indirettamente,  nonche'  il  numero  delle  azioni o l'entita' delle
quote da essi possedute.
  Le  persone  fisiche  e  le  societa'  che controllano una societa'
editrice   di  giornali  quotidiani,  anche  attraverso  intestazione
fiduciaria  delle  azioni  o  delle  quote  o per interposta persona,
devono  darne  comunicazione  scritta alla societa' controllata ed al
servizio  dell'editoria  entro  trenta giorni dal fatto o dal negozio
che  determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la
sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del
codice   civile.   Si   ritiene  esistente,  salvo  prova  contraria,
l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del
codice  civile  quando  ricorrano rapporti di carattere finanziario o
organizzativo che consentono:
    a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero
    b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune
o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero
    c)  una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto
ai  soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza
dei rapporti stessi; ovvero
    d)  l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti
dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero
    e)  l'attribuzione  a  soggetti  diversi da quelli legittimati in
base   all'assetto   proprietario   di   poteri  nella  scelta  degli
amministratori  e  dei  dirigenti  delle imprese editrici nonche' dei
direttori delle testate edite.
  I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e
le  associazioni  sindacali  rappresentate  nel  Consiglio  nazionale
dell'economia  e  del  lavoro  possono intestare fiduciariamente, con
deliberazione  assunta  secondo  i rispettivi statuti, le azioni o le
quote  di  societa'  editrici di giornali quotidiani o periodici e di
societa'  intestatarie  di  azioni  o  quote  di societa' editrici di
giornali quotidiani o periodici.
  I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento o
in  un  consiglio regionale o le associazioni sindacali rappresentate
nel  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare
fiduciariamente   con  deliberazione  assunta  secondo  i  rispettivi
statuti  le  azioni  o  le  quote  di  societa'  editrici di giornali
quotidiani o periodici.
  In  tal  caso,  i  partiti  politici  o  le  associazioni sindacali
indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale
della  stampa di cui all'articolo 11 documentazione autenticata delle
delibere  concernenti  l'intestazione  fiduciaria, accompagnata dalla
dichiarazione   di  accettazione  rilasciata  dai  soggetti  nei  cui
confronti l'intestazione stessa viene effettuata.
  Sono  puniti  con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5
del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n. 95, convertito in legge, con
modificazioni,  dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori
che  violano  le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si
applicano   agli   amministratori  delle  societa'  alle  quali  sono
intestate  le azioni o le quote della societa' che esercita l'impresa
giornalistica   o   delle   societa'   che  comunque  la  controllano
direttamente  o  indirettamente,  che  non  trasmettano  alle imprese
editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci.
  COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1983, N. 137.
  Le  societa' per azioni di cui ai commi primo, secondo e terzo sono
in  ogni  caso  sottoposte  alla disciplina di cui al decreto-legge 8
aprile  1974,  n.  95,  convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216.
  Dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, gli enti
pubblici  e  le societa' a prevalente partecipazione statale, nonche'
quelle  da  esse  controllate,  non  possono costituire, acquistare o
acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di
periodici  che  non  abbiano  esclusivo  carattere  tecnico  inerente
all'attivita' dell'ente o della societa'.
  A  tutti  gli  effetti  della presente legge e' considerata impresa
editoriale  anche  l'impresa  che  gestisce testate giornalistiche in
forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.
  I  soggetti  di  cui  al  primo  comma  sono  ammessi ad esercitare
l'attivita'  d'impresa  ivi  descritta  solo  se  in  possesso  della
cittadinanza  di  uno  Stato membro dell'Unione europea o, in caso di
societa',  se  aventi  sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non
aventi  il predetto requisito sono ammessi all'esercizio dell'impresa
medesima  solo  a  condizione  che  lo  Stato  di  cui sono cittadini
applichi  un  trattamento di effettiva reciprocita'. Sono fatte salve
le disposizioni derivanti da accordi internazionali.