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LEGGE 27 aprile 1981, n. 167

Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-5-1981
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  partire  dal  1  agosto  1975,  i coadiutori addetti agli uffici
notificazioni,  esecuzioni  e protesti degli uffici giudiziari di cui
alla  legge  12  luglio 1.75, n. 322, sono iscritti obbligatoriamente
alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti
ufficiali giudiziari.
  La  Cassa predetta assume la denominazione di Cassa per le pensioni
agli  ufficiali  giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai
coadiutori.