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LEGGE 10 aprile 1981, n. 146

Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/07/1984)
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Testo in vigore dal: 24-4-1981
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  attesa  dell'entrata  in  vigore  della  nuova disciplina delle
attivita'  musicali,  i  provvedimenti  straordinari a sostegno delle
attivita'  stesse, previsti per l'anno 1980 dalla legge 6 marzo 1980,
n.  54,  sono  disposti  anche  per  l'anno  1981,  con una ulteriore
integrazione  di  lire  30.000  milioni  a favore degli enti autonomi
lirici  e delle istituzioni concertistiche assimilate e di lire 7.000
milioni  a  sostegno delle attivita' di cui al titolo III della legge
14 agosto 1967, n. 800.
  Ad  esclusione  delle norme relative ai criteri di ripartizione del
fondo  complessivamente  destinato  agli enti autonomi lirici ed alle
istituzioni  concertistiche  assimilate,  restano  in vigore tutte le
disposizioni della legge 6 marzo 1980, n. 54, intendendosi sostituita
la  data  "31  dicembre  1980"  alla data "31 dicembre 1979" indicata
nell'articolo 2, secondo comma, della legge stessa.