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LEGGE 18 dicembre 1980, n. 905

Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/10/2003)
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Testo in vigore dal: 3-1-1981
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  cittadini  degli Stati membri della Comunita' economica europea
in  possesso dei titoli, diplomi e certificati di cui agli allegati A
e  B  della  presente  legge  e' riconosciuto il titolo di infermiere
professionale  ed  e' consentito l'esercizio della relativa attivita'
professionale.
  L'uso  di  tale titolo e delle relative abbreviazioni e' consentito
sia  nella  lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella
lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze del titolo stesso
enunciate negli allegati A e B.
  Gli   elenchi  di  cui  agli  allegati  alla  presente  legge  sono
modificati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione.