stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1980, n. 897

Norme correttive ed integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 601, concernenti rispettivamente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'accertamento delle imposte sui redditi e la disciplina delle agevolazioni tributarie, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagno dei beni viaggianti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/1981)
nascondi
Testo in vigore dal: 31-12-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'art.  17  della  legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente
delega legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modifiche, nella legge 24 luglio 1972, numero 321;
  Visto l'art. 48, primo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146;
  Ritenuta  la necessita' di emanare, ai sensi dell'articolo 17 della
suddetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive
dei  decreti  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 63 e
successive  modificazioni,  29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e
601,   e   successive   modificazioni,   concernenti  rispettivamente
l'istituzione  e  la  disciplina  dell'imposta  sul  valore aggiunto,
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche, dell'imposta sul
reddito  delle  persone  giuridiche, l'accertamento delle imposte sui
redditi  e  la  disciplina delle agevolazioni tributarie, nonche' del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6  ottobre 1978, n. 627,
concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di
accompagnamento dei beni viaggianti;
  Udito  il  parere  della commissione parlamentare istituita a norma
del richiamato articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  La  lettera  g)  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, e'
sostituita dalla seguente:
  "g)  le  prestazioni  di  servizi  di  cui alla lettera e), escluse
quelle di consulenza tecnica e legale, di elaborazione e fornitura di
dati  e  simili,  rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della
Comunita'  economica  europea  e  quelle  derivanti  da  contratti di
locazione,  noleggio  e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti
domiciliati  o  residenti fuori della Comunita' stessa si considerano
effettuate  nel  territorio  dello  Stato quando sono ivi utilizzate;
queste   ultime  prestazioni,  se  rese  da  soggetti  domiciliati  o
residenti  in  Italia  a soggetti domiciliati o residenti fuori della
Comunita' economica europea, si considerano effettuate nel territorio
dello  Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro
della Comunita' stessa".