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LEGGE 28 ottobre 1980, n. 687

Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, 9 luglio 1980, n. 301, e 30 agosto 1980, n. 503.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2010)
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Testo in vigore dal: 31-10-1980
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  atti  e i provvedimenti adottati entro il 30 settembre 1980 in
applicazione  delle disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1980, n.
503,  del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, ad eccezione di quelle
contenute  negli  articoli 8 e 10, e del decreto-legge 9 luglio 1980,
n.  301,  restano  validi anche ai fini degli atti e provvedimenti di
esecuzione  ed attuazione ad essi conseguenti, e conservano efficacia
i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.