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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 618

Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art. 37, primo comma, lettere a) e b), della legge n. 833 del 1978).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal: 22-10-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente
delega  al  Governo  per  la  disciplina dell'assistenza sanitaria ai
cittadini  italiani all'estero, rinnovata con l'art. 2 della legge 29
febbraio 1980, n. 33;
  Viste le osservazioni delle regioni;
  Udito  il  parere della commissione parlamentare di cui all'art. 79
della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
  Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione
parlamentare;
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri del 31 luglio
1980;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  i Ministri degli affari
esteri,  dell'interno, del bilancio e della programmazione economica,
del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

                                EMANA
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.

                       Competenza dello Stato

  L'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, ed ai loro
familiari  aventi diritto, per tutto il periodo della loro permanenza
fuori  del  territorio italiano connesso ad una attivita' lavorativa,
compete allo Stato, che vi provvede nelle forme indicate nel presente
decreto,   nel  rispetto  dei  livelli  delle  prestazioni  sanitarie
stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  L'assistenza e' assicurata dal Ministero della sanita'.
  Restano  affidate  al Ministero degli affari esteri le attribuzioni
di  cui  all'art.  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.