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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 616

Assistenza sanitaria ai cittadini del comune di Campione d'Italia (art. 37, primo comma, lettera c), della legge n. 833 del 1978).

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Testo in vigore dal: 22-10-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente
delega  al  Governo  per  la disciplina dell'assistenza sanitaria nel
territorio  di  Campione d'Italia, rinnovata con l'art. 2 della legge
29 febbraio 1980, n. 33;
  Viste le osservazioni delle regioni;
  Udito  il  parere della commissione parlamentare di cui all'art. 79
della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
  Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione
parlamentare;
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri del 31 luglio
1980;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  i Ministri degli affari
esteri,  dell'interno, del bilancio e della programmazione economica,
del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
                 Modalita' generali dell'assistenza

  L'assistenza  sanitaria  ai cittadini italiani residenti nel comune
di Campione d'Italia viene erogata con le specifiche modalita' di cui
al  presente  decreto  e  nel  rispetto dei livelli delle prestazioni
sanitarie  stabiliti  ai  sensi  dell'art.  3 della legge 23 dicembre
1978, n. 833.