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LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

Riforma del sistema previdenziale forense.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/1997)
Testo in vigore dal: 12-10-1980
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                             Prestazioni

  La  Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed
i procuratori corrisponde le seguenti pensioni:
    a) di vecchiaia;
    b) di anzianita';
    c) di inabilita' e invalidita';
    d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
  Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
I  trattamenti  pensionistici  decorrono  dal  primo  giorno del mese
successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda
per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del
mese  successivo al verificarsi dell'evento, da cui nasce il diritto,
per le pensioni indicate alle lettere a) e d).