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LEGGE 13 agosto 1980, n. 462

Assunzione di impiegati a contratto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal: 6-9-1980
al: 12-5-2000
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contingente  indicato  nel  primo  comma  dell'articolo 152 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e'
aumentato  a  1.450  unita'.  Alla  copertura  delle  vacanze  che si
verranno  cosi'  a determinare nel contingente a seguito del predetto
aumento,  si  procedera' mediante assunzioni graduali per non piu' di
150  unita'  all'anno.  Nei  primi  due  anni  di  applicazione della
presente legge la predetta aliquota e' aumentata a 200.
  Il  contingente  puo' essere aumentato di una entita' pari ai posti
eventualmente non assegnati nell'anno precedente.