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LEGGE 22 maggio 1980, n. 209

Modifica degli articoli 398 e 399 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

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Testo in vigore dal: 22-6-1980
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  398  del  codice  postale  e  delle  telecomunicazioni,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156, e' sostituito dal seguente:
  "E'  vietato  costruire  od  importare  nel territorio nazionale, a
scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati
od  impianti  elettrici,  radioelettrici  o  linee di trasmissione di
energia  elettrica  non  rispondenti  alle  norme  stabilite  per  la
prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni
ed alle radioricezioni.
  All'emanazione  di  dette norme, che determinano anche il metodo da
seguire per l'accertamento della rispondenza, si provvede con decreto
del  Ministro  delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con
il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, in
conformita' alle direttive delle Comunita' europee.
  L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei
materiali  indicati  nel  primo comma sono subordinate al rilascio di
una  certificazione,  di  un  contrassegno,  di  una  attestazione di
rispondenza   ovvero  alla  presentazione  di  una  dichiarazione  di
rispondenza  nei  modi  da stabilire con il decreto di cui al secondo
comma.
  Con  decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato, e' effettuata la designazione degli organismi o dei
soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza
previsti dal precedente comma".