stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 marzo 1980, n. 75

Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 18-5-1980
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Proroga di termine

  Il termine del 29 febbraio 1980 di cui all'articolo 1 della legge 6
dicembre 1979, n. 610, e' prorogato fino al ((31 luglio 1980)).