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DECRETO-LEGGE 13 marzo 1980, n. 66

Interventi a garanzia dell'esercizio di pubblici servizi di trasporto in regime di concessione.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 16 maggio 1980, n. 176 (in G.U. 17/05/1980, n.134).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/1982)
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Testo in vigore dal: 20-3-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  l'urgenza  di   emanare
provvedimenti per consentire al Ministero  dei  trasporti  interventi
finanziari intesi a garantire la continuita'  e  la  regolarita'  dei
pubblici servizi di trasporto ferroviario in concessione,  in  attesa
dell'emanazione di nuove norme in attuazione dell'art. 15 della legge
8 giugno 1978, n. 297; 
  Vista la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri  dell'11  marzo
1980; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con  i  Ministri  dei  trasporti  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Il termine del 1 gennaio 1980, previsto dal terzo dal quarto  comma
dell'art. 15 della legge 8  giugno  1978  n.  297,  quale  limite  di
efficacia,  per  le  ferrovie  in  regime   di   concessione,   delle
disposizioni contenute nei citati commi, e' differito  alla  data  di
entrata in vigore delle nuove norme legislative  per  il  risanamento
delle ferrovie stesse, in base ai criteri  stabiliti  dalla  legge  8
giugno 1978, n. 297.