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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal: 1-1-1980
al: 29-2-1980
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  assicurare,  ai
sensi della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  il  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale e le prestazioni sanitarie ed economiche
dal 1 gennaio 1980, nonche' di  prorogare  la  fiscalizzazione  degli
oneri sociali e i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni
in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285 sull'occupazione giovanile; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del  29  dicembre
1979; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e  della  sanita',  di
concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio   e   della
programmazione economica; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal 1 gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti,  salvo
quanto  previsto  dal  successivo  quinto  comma,  le  indennita'  di
malattia e di maternita' di cui all'art. 74, primo comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura
dei datori di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga. 
  Il datore di lavoro deve comunicare  nella  denuncia  contributiva,
con le modalita' che saranno stabilite dall'Istituto nazionale  della
previdenza sociale, i dati relativi alle  prestazioni  economiche  di
malattia e di maternita' erogate nei periodi di paga scaduti nel mese
al quale si  riferisce  la  denuncia  stessa,  ponendo  a  conguaglio
l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei  contributi
e  delle  altre  somme  dovute  all'Istituto  predetto   secondo   le
disposizioni previste in materia  di  assegni  familiari,  in  quanto
compatibili. 
  Le prestazioni di cui al  primo  comma,  indebitamente  erogate  al
lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro
sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del  rapporto  di
lavoro e restituite all'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
  Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le  somme  stesse,
e'  tenuto  a  darne  comunicazione  all'Istituto,  che   provvedera'
direttamente al relativo recupero. 
  Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo  a
favore del datore  di  lavoro,  l'I.N.P.S.  e'  tenuto  a  rimborsare
l'importo dei crediti portati a conguaglio dal datore di lavoro entro
novanta giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto  il
predetto termine, l'Istituto e' tenuto a  corrispondere  sulla  somma
risultante a credito gli interessi legali. 
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente
al pagamento agli aventi  diritto  delle  prestazioni  economiche  di
malattia e di maternita' per: 
    i lavoratori agricoli; 
    i dipendenti e soci lavoratori  di  enti  cooperativi,  anche  di
fatto, compresi le compagnie e i gruppi portuali; 
    i dipendenti da artigiani e da  esercenti  attivita'  commerciali
iscritti   alle   gestioni   speciali   dell'assicurazione   generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti; 
    gli addetti ai servizi domestici e familiari; 
    i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro. 
  Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare  all'Istituto  nazionale
della previdenza sociale i dati retributivi  ed  ogni  altra  notizia
necessaria per la determinazione delle prestazioni. 
  Il  Ministro  del  lavoro  della  previdenza  sociale,  sentito  il
consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale, in relazione a particolari situazioni e tenuto  conto  delle
esigenze dei lavoratori e  dell'organizzazione  aziendale,  puo'  con
proprio decreto stabilire sistemi diversi per la corresponsione delle
prestazioni di cui al presente articolo. 
  Chiunque compia atti preordinati a procurare a se' o  ad  altri  le
prestazioni economiche per malattia e per maternita'  non  spettanti,
ovvero per periodi ed in misura  superiore  a  quelli  spettanti,  e'
punito con la multa da L. 200.000 a L. 1.000.000, salvo che il  fatto
costituisce reato piu' grave, relativamente a ciascun soggetto cui si
riferisce l'infrazione. 
  Il datore di lavoro che non provveda, entro i  termini  di  cui  al
primo comma, alla erogazione dell'indennita' giornaliera di  malattia
e di maternita' dovuta e' punito con un'ammenda  di  L.  100.000  per
ciascun dipendente cui si riferisce l'infrazione. 
  Fino alla data di entrata in vigore della  legge  di  riordinamento
della materia concernente le prestazioni economiche  per  maternita',
malattia ed infortunio di cui all'art. 74, ultimo comma, della  legge
23  dicembre  1978,  n.  833,  l'accertamento,  la  riscossione   dei
contributi sociali di malattia  -  stabiliti,  per  i  marittimi,  in
misura pari  all'aliquota  vigente  nell'anno  1979  per  gli  operai
dell'industria - e  il  pagamento  delle  prestazioni  economiche  di
malattia e maternita' per gli iscritti alle casse marittime  per  gli
infortuni sul lavoro e le malattie restano affidati, con l'osservanza
delle norme gia' in vigore, alle gestioni previdenziali  delle  casse
stesse mediante convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, che rimborsera' gli oneri relativi al servizio prestato  per
suo conto.