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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1979, n. 461

Regolamento per le spese da farsi in economia da parte del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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Testo in vigore dal: 9-10-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n.  274,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  contenente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, e successive modificazioni; 
  Ritenuta la necessita' di emanare un regolamento per  le  spese  da
farsi  in  economia  da  parte  del  Servizio  delle  informazioni  e
dell'Ufficio della  proprieta'  letteraria  artistica  e  scientifica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Il  Servizio  delle  informazioni  e   Ufficio   della   proprieta'
letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri potra' eseguire in economia  i  seguenti  servizi  entro  il
limite di L. 75.000.000 sempreche'  non  rientrino  nella  competenza
esclusiva del Provveditorato generale  dello  Stato  o  dell'Istituto
Poligrafico dello Stato: 
    1)  manutenzione  e  riparazioni  di  mobili,  arredi,  utensili;
manutenzione,  riparazione  ed  adattamento  locali  e  dei  relativi
impianti; spese per il riscaldamento; 
    2) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed  altri  mezzi  di
trasporto, acquisto di carburante e lubrificanti; 
    3)  manutenzione  e  riparazione  di  apparecchi  televisori,  di
registrazione del  suono  e  delle  immagini  e  di  altri  mezzi  di
trasmissione di informazioni, immagini e dati; 
    4) acquisto, noleggio e manutenzione  di  materiale  fotografico,
cinematografico e audiovisivo; produzione di inserti cinematografici,
con   esclusione   dell'acquisto   di   apparecchi   fotografici    e
cinematografici; 
    5)  installazione,  manutenzione,  riparazione  e  modifiche   di
impianti,  apparecchiature  e  attrezzature   nonche'   acquisto   di
accessori e parti di ricambio; 
    6) spese per indagini  e  rilevazioni  che  non  rientrino  nella
previsione dell'art. 380 del decreto del Presidente della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 152 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 1077/1970 e non  siano  di  competenza
dell'Istituto centrale di statistica; 
    7) spese per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni  e
dibattiti; 
    8) compensi e onorari per la redazione  di  articoli,  notiziari,
bollettini, programmi, conferenze, per la compilazione  di  opuscoli,
disegni, grafici etc., per recensioni  di  libri,  per  traduzioni  e
recensioni di opuscoli, articoli, per lavoro di correzione di bozze; 
    9) abbonamenti e acquisto di libri, riviste, giornali, periodici,
notiziari; spese per rilegature; 
    10) spese postali, telegrafiche ed altre inerenti al servizio  di
corrispondenza; 
    11) acquisto di generi di cartoleria, di litografia e fotografie;
acquisto di materiale per disegno; 
    12) acquisto  di  decorazioni,  medaglie,  diplomi,  oggetti  per
premi; 
    13) spese di dogana, di trasporto, di spedizione, di  imballaggio
e di facchinaggio.