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LEGGE 13 agosto 1979, n. 384

((Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2004)
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Testo in vigore dal: 30-3-2004
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((Ai  membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)), che non
siano  anche  membri  del  Parlamento  nazionale,  spetta  dal giorno
successivo   a  quello  dell'elezione  e  fino  a  quando  non  sara'
diversamente   stabilito   dal   medesimo   Parlamento  europeo,  una
indennita'  mensile  pari  all'indennita'  percepita  dai  membri del
Parlamento  nazionale  in applicazione dell'articolo 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261.
  All'indennita'  mensile  prevista  dal primo comma si estendono, in
quanto  applicabili,  i  divieti  di cumulo stabiliti dall'articolo 3
della  legge  31 ottobre 1965, n. 1261, nonche' il trattamento di cui
all'articolo  48,  quarto  comma,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597, e la ritenuta nella misura
stabilita   dall'articolo   29,  penultimo  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni.
  L'indennita'  di  cui  al  primo  comma e' cumulabile con quelle di
soggiorno,  di  viaggio,  di  segreteria,  nonche' con i rimborsi, le
assicurazioni    e    le   prestazioni   assistenziali,   corrisposti
direttamente dalla Comunita' economica europea.