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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 1017

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/2001)
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vigente al 04/12/2015
Testo in vigore dal: 13-8-1988
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione, 
  Visto l'art. 107, comma primo, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige; 
  Sentita la  commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione
prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del tesoro e delle partecipazioni statali; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Le attribuzioni delle amministrazioni dello  Stato  in  materia  di
artigianato;  incremento  della  produzione  industriale;  ((miniere,
comprese le acque minerali e termali;)) cave e  torbiere;  commercio,
nonche' fiere e mercati, esercitate  sia  direttamente  dagli  organi
centrali e periferici dello Stato sia  per  il  tramite  di  enti  ed
istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale  e  quelle
gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse  materie
sono esercitate, per il  rispettivo  territorio,  dalle  province  di
Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8,  9
e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,  n.
670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.