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DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. 21

Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 1979, n. 93 (in G.U. 01/04/1979, n.91).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/1979)
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Testo in vigore dal: 1-2-1979
al: 1-4-1979
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di  disporre  la  dilazione
dell'esecuzione  dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti
ad  uso  di  abitazione,  divenuti esecutivi dal 1 gennaio 1976 al 29
luglio 1978, in considerazione di urgenti ragioni di ordine sociale;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'esecuzione  dei  provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti
ad  uso  di  abitazione  divenuti  esecutivi dal 1 gennaio 1976 al 29
luglio 1978 non puo' avvenire prima del 1 maggio 1979.
  La  data  di  esecuzione  e'  fissata  con  decreto dal pretore, su
istanza del locatore, nei seguenti termini:
    per  i  provvedimenti  divenuti  esecutivi  dal  1  gennaio al 31
dicembre 1976 entro il 31 ottobre 1979;
    per  i  provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 gennaio 1977 al 29
luglio 1978 entro il 30 giugno 1980.
  L'istanza  del  locatore  deve essere proposta almeno un mese prima
delle   singole  scadenze  previste  dal  comma  precedente.  Qualora
l'istanza  sia  proposta oltre tale termine, il pretore fissa la data
dell'esecuzione  entro  e  non  oltre un mese da quella dell'avvenuta
proposizione.
  Il decreto deve essere comunicato al conduttore almeno venti giorni
prima della data fissata per l'esecuzione.