stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 21 marzo 1978, n. 59

Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 maggio 1978, n. 191 (in G.U. 19/05/1978, n.137).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 20-5-1978
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di  emanare  norme penali e
processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
con  i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per le
poste e le telecomunicazioni;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Dopo l'art. 419 del codice penale e' inserito il seguente:
  "((Art.  420))  -  (Attentato  a  impianti  di pubblica utilita). -
Chiunque  ((commette  un  fatto diretto)) a danneggiare o distruggere
impianti di pubblica utilita' o di ricerca o di elaborazione di dati,
e'  punito,  salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, con la
reclusione da uno a quattro anni.
  Se   dal  fatto  deriva  la  distruzione  ((o  il  danneggiamento))
dell'impianto  o  l'interruzione  del  suo  funzionamento, la pena e'
della reclusione da tre a otto anni".