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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1978, n. 21

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/1998)
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Testo in vigore dal: 21-2-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva
lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
  Sentito  il  parere della commissione paritetica prevista dall'art.
56,  primo  comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3,
nonche'  il  parere  del  consiglio  regionale della regione autonoma
della Sardegna;
  Sentito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  controllo  di  legittimita'  sugli  atti  amministrativi  della
regione  e' esercitato da una sezione regionale della Corte dei conti
avente sede in Cagliari e costituita da un presidente di sezione, che
la presiede, e da tre consiglieri.
  Alla  sezione e' altresi' assegnato un congruo numero di magistrati
con  qualifica  di  primo  referendario  o  referendario,  nonche' di
funzionari ed impiegati in relazione alle esigenze di funzionamento.
  L'assegnazione di tutti i magistrati ha luogo con il loro consenso.
Il  presidente  della Corte, sentito il consiglio di presidenza puo',
con  sua  ordinanza,  conferire le funzioni di presidente reggente la
sezione regionale al consigliere piu' anziano.
  Il  numero  dei  votanti  della sezione non puo' essere inferiore a
tre.
  Qualora  all'atto della votazione, i presenti siano in numero pari,
non votera' il magistrato non relatore meno anziano nel ruolo.
  I consiglieri che fanno parte della sezione regionale sono delegati
al  controllo degli atti dei vari rami dell'amministrazione regionale
secondo la ripartizione disposta, con proprio decreto, dal presidente
della Corte.