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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. 954

Disposizioni integrative e correttive al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, concernente modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/10/1983)
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Testo in vigore dal: 1-1-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 576;
  Vista la legge 13 aprile 1977, n. 114;
  Ritenuta  la  necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo
comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e
correttive  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  603,  concernente modifiche ed integrazioni al testo unico
delle  leggi  sui  servizi  della  riscossione  delle imposte dirette
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963,
n. 858;
  Udito  il  parere  della commissione parlamentare istituita a norma
del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'esattore  ha  diritto  ad  una integrazione d'aggio, a carico del
bilancio  dello Stato, qualora in ciascuno degli anni 1978 e seguenti
percepisca  un  ammontare  complessivo  di aggio inferiore alla media
annuale  dell'ammontare complessivo degli aggi calcolata sul triennio
1974-76  e  maggiorata  di una percentuale pari a quella dell'aumento
dell'entrata   d'aggio   nazionale   rispetto  alla  media  nazionale
calcolata sul medesimo triennio 1974-76.
  Per   l'anno   1983   la   percentuale  di  aumento  dell'ammontare
dell'entrata  d'aggio  nazionale  sara'  quella  applicata per l'anno
1982.
  L'ammontare  complessivo d'aggio, da prendere in raffronto ai sensi
del primo comma, e' costituito dall'ammontare degli aggi tariffati su
tutti  i  ruoli posti in riscossione nel corso dei relativi anni e di
quelli  spettanti  sui versamenti diretti effettuati dai contribuenti
negli stessi anni.
  L'integrazione e' calcolata in base alla differenza tra l'ammontare
dell'aggio   medio   annuo   del  triennio  1974-76  aumentato  dalla
percentuale di cui al primo comma del presente articolo e l'effettivo
ammontare  dell'aggio  tariffato  sui ruoli e di quello spettante sui
versamenti diretti nell'anno per il quale l'integrazione e' chiesta.
  Se  la  predetta differenza non eccede la somma di lire 50 milioni,
l'integrazione e' dovuta in misura pari alla differenza stessa; se la
predetta   differenza   eccede   la   somma   di   lire  50  milioni,
l'integrazione e' dovuta nella misura:
    del 100 per cento dei primi 50 milioni;
    dell'80  per  cento della somma eccedente i 50 milioni fino a 100
milioni;
    del  60  per cento della somma eccedente i 100 milioni fino a 150
milioni;
    del  40  per cento della somma eccedente i 150 milioni fino a 200
milioni.
  L'integrazione  d'aggio  di cui al presente articolo non spetta per
le  esattorie  che nell'anno 1978 percepiscano un'entrata d'aggio per
versamenti diretti superiore a 250 milioni di lire.
  Agli  effetti  dell'integrazione  d'aggio  sul  biennio 1980-81 gli
importi  indicati  nei due commi precedenti sono rivalutati in misura
proporzionale    all'incremento    dell'entrata   d'aggio   nazionale
verificatosi   tra   l'anno   1978   e   l'anno  1980.  Agli  effetti
dell'integrazione  d'aggio  nel  biennio 1982-83 gli importi medesimi
sono  rivalutati  in misura proporzionale all'incremento dell'entrata
d'aggio nazionale verificatosi tra l'anno 1978 e l'anno 1982.