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LEGGE 21 dicembre 1977, n. 932

Disposizioni in favore dei militari del Corpo della guardia di finanza in particolari situazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1979)
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Testo in vigore dal: 13-1-1978
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli ufficiali della guardia di finanza iscritti nel ruolo separato
e  limitato  e'  estesa,  per quanto applicabile, la legge 10 ottobre
1974, n. 496, e successive modificazioni.