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LEGGE 8 agosto 1977, n. 573

Applicazione del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle imprese commerciali di esportazione, alle imprese alberghiere ed a pubblici esercizi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/09/1978)
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Testo in vigore dal: 17-9-1978
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  norme  di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977,
n.  15,  convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n.
102, si applicano con le stesse modalita' e decorrenze:
    a) alle imprese commerciali, loro consorzi e societa' consortili,
condotte  anche  in  forma  cooperativa,  di cui alle leggi 10 maggio
1976,  n.  377  e  17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici
abituali  ai  sensi  dell'articolo  8,  terzo  comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
    ((b)  alle imprese alberghiere, anche con prestazioni termali, ai
pubblici esercizi ed alle aziende per la somministrazione di alimenti
e  bevande, alle agenzie di viaggio, ai complessi turistico-ricettivi
dell'aria  aperta  di  cui  alla  legge  21  marzo 1958, n. 326, loro
consorzi  e  societa' consortili condotte anche in forma cooperativa,
di  cui  alle  leggi  10  maggio  1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n.
127)).