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LEGGE 8 agosto 1977, n. 533

Disposizioni in materia di ordine pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/04/2001)
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Testo in vigore dal: 4-9-1977
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  primo comma dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
dopo   le   parole:  "armi  da  guerra,  tipo  guerra  o  le  materie
esplodenti",  sono  aggiunte  le seguenti: "e gli ordigni esplosivi o
incendiari  di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
nonche' ai reati di illegale fabbricazione, importazione e vendita di
armi comuni da sparo".
  La  disposizione del primo comma dell'articolo 1 della citata legge
22  maggio  1975,  n.  152,  si  applica altresi' ai reati di furto e
rapina aggravati, previsti dall'articolo 4 della presente legge.