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LEGGE 20 luglio 1977, n. 450

Modifiche al regime dei permessi ai detenuti ed agli internati previsto dall'art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

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Testo in vigore dal: 2-8-1977
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  comma  dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n.
354,  modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, e' sostituito dal
seguente:
  "Analoghi  permessi  possono  essere  concessi  eccezionalmente per
eventi familiari di particolare gravita'".