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LEGGE 22 luglio 1977, n. 426

Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2010)
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Testo in vigore dal: 1-7-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  attesa dell'emanazione della legge sulla nuova disciplina delle
attivita'  musicali  ed al fine di fronteggiare le immediate esigenze
di  funzionamento  degli  enti  autonomi  lirici  e delle istituzioni
concertistiche assimilate di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto
1967, n. 800, il fondo previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera
a),  della  predetta  legge, aumentato dall'articolo 3 della legge 10
maggio  1970,  n. 291, e' elevato, limitatamente agli anni finanziari
1977 e 1978, a L. 74.881.217.736.
  La  ripartizione  del  fondo  tra  gli  enti  autonomi  lirici e le
istituzioni   concertistiche   assimilate  e  la  liquidazione  e  la
corresponsione  dei contributi sono effettuate secondo i criteri e le
modalita' di cui all'articolo 2, commi secondo e terzo, della legge 8
aprile 1976, n. 115, nella seguente misura:
    L.  71.381.217.736  per gli enti autonomi lirici e le istituzioni
concertistiche assimilate;
    lire 3.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'ente autonomo
Teatro  alla  Scala  di  Milano, per sostenere i programmi degli enti
autonomi  lirici  e  delle  istituzioni  concertistiche assimilate in
vista delle manifestazioni all'estero.
  Per  sostenere  le  attivita'  musicali  di cui al titolo III della
legge  14  agosto  1967,  n.  800,  lo stanziamento di cui alla quota
stabilita  dall'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9
giugno  1973,  n. 308, e' elevato, limitatamente agli anni finanziari
1977 e 1978, a 11 miliardi.
  Il  fondo  speciale  di lire 200 milioni previsto dall'articolo 40,
primo  comma,  della  legge 14 agosto 1967, n. 800, e' elevato a lire
500 milioni.
  La   quota   del  predetto  fondo  destinata  alla  concessione  di
contributi  a  favore  di  complessi  bandistici,  di cui allo stesso
articolo  40,  secondo comma, lettere a) e b), e' stabilita in misura
non superiore a lire 200 milioni.
  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  30 APRILE 2010, N. 64, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100))
  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  30 APRILE 2010, N. 64, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100))