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LEGGE 11 luglio 1977, n. 395

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, concernente revisione generale dei prezzi dei medicinali.

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Testo in vigore dal: 14-7-1977
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge  4  maggio  1977,  n.  187,
concernente revisione generale dei  prezzi  dei  medicinali,  con  le
seguenti modificazioni: 
    All'articolo 2, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: 
      I prezzi dei medicinali registrati dal  2  maggio  1975  al  31
maggio 1977 sono sottoposti a revisione secondo il nuovo metodo nella
sua prima fase di applicazione. 
 
    ed e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      Dal 1 giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei  prezzi
si applica anche in occasione della fissazione del primo prezzo delle
specialita' medicinali all'atto delle loro registrazioni. 
 
    Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente: 
      Art. 2-bis. - Il presidente del C.I.P. presenta  al  Parlamento
annualmente, e per la prima volta, entro il mese  di  febbraio  1978,
una relazione analitica che documenti i risultati della revisione dei
prezzi  dei  medicinali  e  della  determinazione  dei   prezzi   dei
medicinali di nuova registrazione,  ivi  compresa  l'incidenza  delle
singole voci  di  costo,  per  specialita'  aggregate  per  categoria
terapeutica. 
 
    All'articolo 5, il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
      Il contributo di cui al precedente comma e' trattenuto da  ogni
singolo ente in sede di pagamento delle  forniture  effettuate  dalle
farmacie ed e' versato trimestralmente all'ENPAF entro il  giorno  15
del mese successivo a ciascun trimestre solare. 
 
    Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente: 
      Art.  5-bis.  -  Le  imprese  farmaceutiche   sono   tenute   a
corrispondere agli enti mutualistici gli sconti dovuti sui medicinali
forniti agli assistiti dagli enti stessi, fino al 30 settembre  1975,
in conformita' a  quanto  previsto  integralmente  dagli  accordi  20
giugno 1973 e 2 ottobre 1975 stipulati tra gli enti mutualistici e le
imprese farmaceutiche. 
      I termini e le modalita' per l'estinzione totale dei debiti per
gli sconti dovuti, sui medicinali forniti agli assistiti  dagli  enti
mutualistici dal 1° ottobre 1975 al 31  maggio  1977,  in  base  agli
estratti  conto  notificati  dall'ufficio  per  l'accertamento  e  la
notifica degli sconti farmaceutici in conformita' a  quanto  previsto
dal punto 3 dell'accordo 20 giugno 1973 e dal punto 2 dell'accordo  2
ottobre 1975  stipulati  tra  gli  enti  mutualistici  e  le  imprese
farmaceutiche, dovranno essere concordati dalle imprese farmaceutiche
con gli enti creditori, d'intesa con il Ministero del lavoro e  della
previdenza sociale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. 
 
    L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
      Con successivo provvedimento legislativo, si  provvedera'  alla
sistemazione,  alle  dipendenze  di  pubbliche  amministrazioni,  del
personale assunto dall'ufficio per l'accertamento e la notifica degli
sconti farmaceutici anteriormente al 1 gennaio 1977 con  rapporto  di
lavoro a tempo indeterminato. 
      Nelle more dell'emanazione del provvedimento suddetto gli oneri
per il personale dell'ufficio di cui al precedente comma, nonche' per
i residui adempimenti di competenza dell'ufficio stesso, sono posti a
carico degli enti mutualistici indicati all'articolo 2 dell'accordo 9
giugno 1973, in proporzione della spesa annua da essi  sostenuta  per
l'assistenza farmaceutica. 
 
    L'articolo 7 e' soppresso. 
      La presente  legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserta nella Raccolta ufficiale delle  leggi  e  dei  decreti  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 11 luglio 1977 
 
                                LEONE 
 
                                   ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - MORLINO 
                                     - STAMMATI - ANSELMI - DAL FALCO 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO