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LEGGE 16 maggio 1977, n. 306

Ratifica ed esecuzione della convenzione universale per il diritto d'autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971.

Testo in vigore dal: 1-7-1977
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il Presidente della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare  la
convenzione universale  per  il  diritto  d'autore,  con  protocolli,
adottata a Parigi il 24 luglio 1971.