stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 maggio 1977, n. 284

Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2001)
nascondi
Testo in vigore dal: 26-6-1977
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere dal 1 marzo 1977 le misure dell'indennita' mensile per
servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054,
e  successive  modificazioni,  in  favore  dei funzionari di pubblica
sicurezza,  delle  appartenenti al Corpo della polizia femminile, del
personale  dell'Arma  dei  carabinieri  e  dei Corpi della guardia di
finanza,  delle  guardie  di  pubblica  sicurezza,  degli  agenti  di
custodia  nonche'  dei  sottufficiali,  guardie  scelte e guardie del
Corpo forestale dello Stato, sono aumentate di L. 25.000.
  A  decorrere dalla stessa data l'indennita' mensile per servizio di
istituto spetta anche agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato,
nelle  stesse  misure fissate dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e
successive modificazioni.