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LEGGE 6 giugno 1977, n. 277

Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA).

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Testo in vigore dal: 24-6-1977
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore
dell'Associazione   internazionale  per  lo  sviluppo  (International
Development  Association  -  IDA),  della  quale l'Italia fa parte in
virtu'  della  legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso
esecutivo lo statuto dell'Associazione.
  Il  contributo  di cui al presente articolo e' fissato nella misura
di  dollari USA 181.350.000, da corrispondersi in quattro annualita',
a  partire  dal  1976,  pari  ciascuna  a  dollari  USA 45.337.500. I
versamenti  saranno  effettuati in lire italiane, applicando il tasso
di cambio di lire 564,65 per 1 dollaro USA, in vigore al 27 settembre
1973,   indicato   dalla   Risoluzione   istitutiva   del  contributo
addizionale.