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LEGGE 21 febbraio 1977, n. 31

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2018)
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Testo in vigore dal: 23-2-1977
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976,  n.  852,
concernente proroga dei termini di scadenza  di  alcune  agevolazioni
fiscali in materia di imposta  sul  valore  aggiunto  e  norme  nella
stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti  con  le  seguenti
modificazioni: 
    L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
    "La  dichiarazione  annuale  relativa  all'imposta   sul   valore
aggiunto dovuta per l'anno solare precedente deve  essere  presentata
da tutti i contribuenti, compresi quelli considerati  negli  articoli
31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, entro il 5 marzo di ciascun anno,
con le modalita' previste dallo stesso decreto. 
    Le annotazioni di cui all'ultimo  comma  dell'articolo  12  della
legge 12 novembre 1976, n. 751, previste in luogo delle dichiarazioni
mensili, trimestrali e semestrali, devono essere effettuate entro  il
giorno cinque del  secondo  mese  successivo  al  mese,  trimestre  o
semestre cui le annotazioni si riferiscono. Le  annotazioni  relative
al mese di novembre di ciascun anno devono essere effettuate entro il
22 dicembre successivo. 
    I  pagamenti  di  imposta  sul  valore  aggiunto  previsti  dagli
articoli 27, 30, 31 e 33 del decreto indicato nel primo comma  devono
essere  effettuati,  a  decorrere  dal  1°  febbraio  1977,  a  norma
dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n.  751,  ed  entro  i
termini  stabiliti   rispettivamente   nel   precedente   comma   per
l'effettuazione  delle  annotazioni  e  nel  primo   comma   per   la
presentazione della dichiarazione annuale". 
  All'articolo 6, ultimo  comma,  le  parole  "ad  un  milione"  sono
sostituite con le seguenti: "a lire cinquecentomila". 
  All'articolo 7, sono aggiunte, in fine, le parole: "Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 48  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non si  applicano  quelle
previste dall'articolo 44 del citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica".