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DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1977, n. 2

Consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 marzo 1977, n. 62 (in G.U. 19/03/1977, n.76).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1980)
Testo in vigore dal: 20-3-1977
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di provvedere al  consolidamento
dell'esposizione a breve  termine  di  comuni  e  province  verso  il
sistema bancario; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro  per  il  tesoro,  di  concerto  con  i
Ministri  per  l'interno  e  per  il  bilancio  e  la  programmazione
economica; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  La sezione autonoma di credito comunale e provinciale  della  Cassa
depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui  decennali,  per
la trasformazione in finanziamenti a lungo termine della  consistenza
in essere al 31 dicembre 1976 dei crediti a breve termine  ((comprese
le anticipazioni di tesoreria e le esposizioni a breve delle  aziende
di trasporto di comuni, province e loro  consorzi))  accordati  dalle
aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo
1936, n. 375, e  successive  modificazioni,  nonche'  dagli  istituti
centrali di categoria, a comuni e province,  aumentati  dei  relativi
interessi maturati e non ancora regolati. 
  L'ammontare delle anticipazioni ottenute a fronte  delle  somme  da
riscuotere a saldo dei mutui gia' concessi a copertura dei  disavanzi
economici  dei   bilanci   comunali   e   provinciali   nonche'   dei
finanziamenti accordati ((dai tesorieri)) a valere sui mutui in corso
di perfezionamento per l'esecuzione di opere  pubbliche  o  ad  altro
titolo non concorre alla formazione dell'importo  da  trasformare  in
mutuo ai sensi del comma precedente. ((La consistenza in essere al 31
dicembre 1976 dei crediti a breve deve essere depurata, ai fini della
concessione dei mutui di cui al primo comma,  delle  somme  afferenti
versamenti effettuati con vincolo di specifica destinazione)).