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LEGGE 12 gennaio 1977, n. 1

Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'articolo 385 del codice penale.

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Testo in vigore dal: 2-2-1977
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  comma  dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n.
354, e' sostituito dal seguente:
  "Ove  siano  necessari  cure  o  accertamenti  diagnostici  che non
possono  essere  apprestati  dai  servizi  sanitari degli istituti, i
condannati  e  gli  internati  sono trasferiti, con provvedimento del
magistrato  di  sorveglianza,  in  ospedali  civili o in altri luoghi
esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti,
dopo  la  pronunzia  della sentenza di primo grado, dal magistrato di
sorveglianza;  prima  della  pronunzia della sentenza di primo grado,
dal  giudice  istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico
ministero,  durante  l'istruzione  sommaria  e,  in  caso di giudizio
direttissimo,  fino  alla presentazione dell'imputato in udienza; dal
presidente,  durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del
giudizio;  dal  pretore,  nei  procedimenti  di  sua  competenza; dal
presidente  della  corte di appello, nel corso degli atti preliminari
al  giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della
corte   stessa   e   dal  presidente  di  essa  successivamente  alla
convocazione".